La parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al concordato, eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, qualora venga assoggettata a imposta sostitutiva, ai sensi dell’articolo 20-bis del Decreto CPB, è esclusa dalla base di calcolo per determinare le aliquote progressive da applicare all’eventuale quota di reddito tassato ordinariamente.
Il chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle Entrate, nella recente Circolare n. 18/E del 17 settembre, in risposta ad un quesito relativo all’imposta sostitutiva sul reddito eccedente.