Con Sentenza n. 3034/7 del 15 luglio 2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, sulla base delle recenti modifiche all’art. 19, D.lgs. 546/1992, introdotte dal D.lgs. n. 220/2023, ha stabilito che, a partire dal 5 gennaio 2024, è possibile impugnare il rifiuto espresso o tacito dell’Amministrazione finanziaria al riesame in autotutela di un atto impositivo, ma non l’esito di tale riesame, pena l’illegittimo aggiramento dei termini decadenziali di impugnativa.
Nel caso di specie i giudici hanno dichiarato hanno dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente che aveva presentato una istanza di annullamento in autotutela ai sensi dell’art. 10-quinquies, L. n. 212/2000, rigettata dall’Agenzia delle Entrate con un provvedimento motivato in maniera esaustiva.