In caso di minore eccedenza detraibile del triennio, il requisito richiesto dalla legge ai fini della presentazione della richiesta di rimborso Iva è l’assolvimento degli obblighi dichiarativi in relazione alle dichiarazioni dei tre periodi di imposta interessati.
Con l’assolvimento dei suddetti obblighi dichiarativi viene infatti “cristallizzato” il riporto dell’eccedenza risultante dal periodo precedente. Questo consente di verificare sia l’esistenza dell’eccedenza di imposta, sia rispetto a quale eccedenza del triennio sia maturato il diritto al rimborso in alternativa all’esercizio del diritto a detrazione.
La presentazione della dichiarazione dei tre periodi di imposta e del relativo riporto (a nuovo), dunque, costituisce il requisito per l’esercizio della domanda di rimborso (art. 30, quarto comma, D.P.R. n. 633/1972), in assenza del quale la domanda non può essere presentata.
Così la Corte di Cassazione, Sezione V Civile, nella Sentenza n. 20676 del 25 luglio 2024.