Con la recente sentenza n. 33109 del 26 agosto la Terza sezione penale della Corte di Cassazione è intervenuta in merito alla sussistenza dell’operatività della generale sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, relativamente alla presentazione della richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis del codice di procedura penale, affermando che il termine di 30 giorni decorrente dall’intervenuta conoscenza della sentenza, fissato a pena di inammissibilità dall’art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen. per la presentazione della richiesta, è soggetto alla suddetta sospensione a norma dell’art. 1 legge 7 ottobre 1969, n. 742, non rientrando in alcuna delle eccezioni specificamente previste dalla medesima legge.