Con una risposta fornita sulla rivista telematica FiscoOggi l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, al fine di poter richiedere le agevolazioni “prima casa”, l’acquirente deve dichiarare, al momento dell’acquisto, di rispettare determinate condizioni, tra cui quella di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle stesse agevolazioni prima casa.
Dunque, nel caso in cui si abbia auto in donazione la nuda proprietà della casa in cui si vive, e si volesse procedere all’acquisto di una nuova abitazione usufruendo delle agevolazioni prima casa, lo si può fare a patto che la nuda proprietà non sia stata acquisita usufruendo delle stesse agevolazioni. In caso contrario, per richiedere le agevolazioni “prima casa” è necessario vendere l’immobile ricevuto in donazione entro un anno dalla data del nuovo acquisto.