A discrezione del giudice l’ammissibilità della prova testimoniale ex art. 7, comma 4, D.lgs. n. 546/1992, nel caso in cui questo la ritenga “necessaria ai fini della decisione”.
La prova testimoniale, inoltre, deve essere specifica e idonea a smentire le risultanze contenute nell’atto impugnato.
A stabilirlo la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia (sentenza n. 507/2 del 10/07/2024) che, sulla base di quanto affermato sopra, ha rigettato il ricorso di un contribuente avverso l’avviso di accertamento con cui l’Ufficio aveva contestato l’indebita percezione di utili extra-bilancio da società a ristretta base azionaria.
Secondo i giudici veneziani, in particolare, la dichiarazione rilasciata dalla suocera del ricorrente era superflua, in quanto generica e non idonea a smentire le risultanze contenute nell’atto impugnato.