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Sospensione estiva dei termini fiscali

Data di pubblicazione: 02 Agosto 2024

L’articolo 1 della legge n. 742/1969 prevede che i termini di natura processuale siano sospesi di diritto dal 1° al 31 agosto di ogni anno e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. La sospensione feriale riguarda anche il contenzioso tributario e coinvolge tutti i termini riguardanti gli adempimenti processuali.

Alla sospensione dei termini processuali si affianca la sospensione degli adempimenti e versamenti riguardanti le scadenze tributarie che prevede un periodo “feriale” dal 1° al 20 agosto di ogni anno. Gli adempimenti fiscali e il versamento dei tributi mediante F24, da eseguire nel periodo compreso tra il 1º e il 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (articolo 37, comma 11-bis del Dl n. 223/2006). Sono inoltre sospesi dal 1° agosto al 4 settembre i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia Entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’IVA, nonché per il pagamento degli avvisi bonari

Segnaliamo infine che l’articolo 10, comma 1, del c.d. “Decreto Adempimenti” (D.Lgs. 1/2024) prevede due nuovi periodi di sospensione, dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre di ogni anno, per l’invio di alcune tipologie di atti elaborati o emessi dall’Agenzia Entrate, ad eccezione dei casi in cui ricorrano ipotesi di indifferibilità e urgenza. Trattasi in particolare di:

  • comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati effettuati ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
  • comunicazioni degli esiti dei controlli formali effettuati ai sensi dell’art. 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
  • comunicazioni degli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, di cui all’art. 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
  • inviti all’adempimento di cui all’art. 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che recano norme sulle comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo (cosiddette lettere di compliance).

Studio Mario Rossi e Associati

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