Con la Circolare n. 20 del 26 luglio 2024 l’Inail ha informato che l’importo mensile dell’assegno di incollocabilità è stato rivalutato, a decorrere dal 1° luglio, nella misura di 305,78 euro.
La rivalutazione è stata effettuata sulla base della variazione, registrata dall’Istat, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta tra il 2022 e il 2023, pari al 5,4%.
L’assegno di incollocabilità è la prestazione economica, erogata agli invalidi per infortunio o malattia professionale che si trovano nell’impossibilità di fruire dell’assunzione obbligatoria.
Per ottenere l’assegno l’invalido deve avere:
- età non superiore ai 65 anni;
- un grado di inabilità non inferiore al 34%, riconosciuto dall’Inail secondo le tabelle allegate al Testo Unico (d.p.r. 1124/1965) per infortuni sul lavoro verificatesi o malattie professionali denunciate fino al 31 dicembre 2006;
- un grado di menomazione dell’integrità psicofisica/danno biologico superiore al 20%, riconosciuto secondo le tabelle di cui al d.m. 12 luglio 2000 per gli infortuni verificatisi e per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007.
L’importo dell’assegno viene pagato mensilmente insieme alla rendita ed è rivalutato annualmente, con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo.