Con Circolare n. 1184 del 25 luglio il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in seguito alle richieste pervenute in merito all’utilizzo del titolo, del marchio e del logo dei Consulenti del Lavoro, ha precisato quanto segue:
- in base a quanto previsto dall’art. 1, comma 1, della L. n. 12/1979, il titolo di “Consulente del Lavoro” va attribuito soltanto ai professionisti o alle le società tra professionisti iscritte all’Albo, e non è quindi utilizzabile dagli altri soggetti “autorizzati” ad assumere gli adempimenti in materia di lavoro in forza della seconda parte dell’articolo 1, comma 1;
- per “praticante” si intende colui che svolge il periodo obbligatorio di tirocinio necessario per l’ammissione all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Consulente del Lavoro;
- per “Ordine” si intendono i Consigli Provinciali ed il Consiglio Nazionale di cui al Titolo III della Legge 11 gennaio1979, n. 12.
E’ obbligatorio che tutti i Consulenti del Lavoro si dotino del tesserino DUI (Documento Unico di Identificazione), contenente il “certificato di autenticazione” CNS, un “certificato di firma digitale”, che incorpora anche la “qualifica” del titolare, ossia l’appartenenza all’Ordine dei Consulenti del lavoro. Per potersi rivolgere agli enti previdenziali ed assistenziali, ad altre amministrazioni pubbliche, anche di province diverse da quella nella quale sono iscritti, i Consulenti del lavoro, infatti, vengono univocamente riconosciuti dal tesserino DUI.
In merito, infine, all’utilizzo del marchio e del logo dei Consulenti del Lavoro il CNO chiarisce che i professionisti iscritti all’Ordine sono tenuti a utilizzare unicamente il marchio senza alcun colore, unitamente al logo “Consulenti del Lavoro” scritto con il font autorizzato.
Quindi, non sono utilizzabili:
- il marchio con la barra superiore verde, che indica il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro;
- il marchio con la barra superiore gialla, che indica il Consiglio Provinciale dell’Ordine;
- il marchio con la barra superiore blu, che indica l’ENPACL.
Il marchio con la barra superiore rossa può invece essere utilizzato unicamente dagli organismi istituzionali facenti parte dei Consulenti del Lavoro (ad esempio le Fondazioni).
Ferma restando l’illiceità di un eventuale utilizzo di marchi e loghi posto sino ad oggi in essere in violazione delle leggi in materia, trascorsi 60 giorni dall’emanazione della circolare in commento, il CNO valuterà anche ai fini della integrazione di illecito disciplinare la prosecuzione da parte degli iscritti di comportamenti in violazione dei suddetti criteri di utilizzo.