Con Risposta n. 161/E del 26 luglio 2024 l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito all’applicabilità dell’esenzione Iva alle Associazioni della Medicina di gruppo costituite da medici di medicina generale ed ha chiarito che, alla luce della normativa europea e nazionale, anche il riaddebito delle spese comuni sostenute da un’associazione di medici per la gestione dell’attività (assicurazione, manutenzione, pulizia, segreteria, ecc.) può rientrate nell’ambito applicativo del regime di esenzione dall’Iva (art. 10, comma 2, del Dpr n. 633 del 1972).