Diritti al lavoro e alla giusta retribuzione estesi anche ai ‘conviventi di fatto’.
Con Sentenza n. 148 del 25 luglio 2024 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 230-bis, terzo comma, del Codice Civile, nella parte in cui non prevede come familiare anche il “convivente di fatto” e come impresa familiare quella cui collabora anche il “convivente di fatto”.
La Consulta ha esteso, conseguentemente, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale dell’art. 230-ter del Codice Civile, in quanto limitava significativamente i diritti del convivente di fatto.