Con Ordinanza n. 16109 del 10 giugno 2024 la Corte di Cassazione, Sezione V Civile, ha richiamato il principio, già espresso in una precedente pronuncia (n. 734 del 12 gennaio 2022), secondo il quale l’imposta di registro si applica in misura proporzionale anche se relativa a contratti di locazione di immobili strumentali, indipendentemente dall’assoggettamento di questi ultimi ad Iva, non ponendosi tale previsione in contrasto con la direttiva 2006/112/CE, dal momento che il diritto dell’Unione ammette l’esistenza di regimi fiscali in concorrenza con l’Iva.
La pronuncia in questione ha, in particolare, richiamato un’ordinanza della Corte di Giustizia UE che, nel riproporre la nozione eurounitaria dell’imposta sul volume d’affari, ha specificamente osservato che “… l’imposta di registro di cui al procedimento principale non costituisce un’imposta generale. Infatti detta imposta, in quanto si applica unicamente ai contratti di locazione di beni strumentali, concerne solamente una categoria ristretta di operazioni e, quindi, non è destinata a gravare su tutte le operazioni economiche nello Stato membro considerato”.
“Il requisito relativo all’applicazione generalizzata alle operazioni che hanno ad oggetto beni o servizi”, ha concluso la Cassazione, “non è pertanto soddisfatto, e ciò è sufficiente per concludere che l’imposta di registro in parola non presenta le caratteristiche essenziali dell’IVA e non è quindi interessata dal divieto previsto all’articolo 401 della direttiva IVA”.