L’associazione sportiva dilettantistica deve essere in grado di dimostrare i requisiti sostanziali tramite riscontri contabili ed in particolare la prova in ordine alla tracciabilità dei versamenti.
Se l’associazione sportiva dilettantistica non è in grado di produrre documentazione idonea a provare la sussistenza dei requisiti sostanziali richiesti dalla legge n. 398/1991, decade dal regime di favore. È questa una delle conclusioni stabilite dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.13790 del 20 maggio scorso.
L’Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di accertamento avendo disconosciuto ad una Asd i benefici di cui all’articolo 148 Tuir ed alla legge. n. 398/1991 non avendo riscontrato i requisiti che dovevano invece contraddistinguerla. Difatti la predetta associazione non consegnava i libri soci, il registro riepilogativo, copia delle fatture, né documentazione relativa a costi e spese. Con successivo atto di autotutela venivano ridotti i ricavi accertati da € 172 mila ad € 132 mila.