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La CTR di secondo grado del Piemonte sull’indebito utilizzo del c.d. bonus ‘Formazione 4.0’

Data di pubblicazione: 11 Luglio 2024

L’onere di provare il diritto ad ottenere un credito d’imposta, sulla base alla regola generale stabilita dall’art. 2697 c.c., ricade sul contribuente che ne fa richiesta

In linea con questo principio e con l’orientamento della giurisprudenza (cfr. Cass. 23228/2017), la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, con sentenza n. 287/2 del 10 giugno, ha rigettato l’appello della società contribuente, confermando la legittimità dell’atto di recupero impugnato. Tale atto era stato emesso dall’Agenzia delle Entrate, che aveva contestato l’utilizzo indebito del cosiddetto bonus “Formazione 4.0” destinato ai dipendenti.

Secondo i giudici piemontesi, i documenti presentati dalla società contribuente mostravano incongruenze tali da dimostrare l’inadeguatezza degli stessi a provare lo svolgimento effettivo dell’attività formativa e, conseguentemente, la legittimità del diritto a beneficiare dell’incentivo fiscale.
Ai fini del riconoscimento del credito di imposta previsto dall’art. 1 della L. n. 205/2017, infatti, sono ammissibili solo le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0.
La società deve dare prova dettagliata dell’effettiva esecuzione di tutti i corsi di formazione e la riconducibilità di quei corsi a quelli ritenuti ammissibili.

Più in dettaglio la società deve:

  • dimostrare l’effettivo sostenimento delle spese e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa, risultante da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • conservare una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte.

Inoltre:

  • devono essere conservati i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti congiuntamente dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all’impresa;
  • i dati relativi al numero di ore e dei lavoratori che prendono parte alla formazione vanno indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese ammissibili e in quello dei periodi successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

Fonte: https://www.dgt.mef.gov.it

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