Il Consiglio Nazionale Forense, nella sentenza n. 109 del 27 marzo 2024, ha ricordato che la prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, a causa della natura pubblicistica della materia e dell’interesse superindividuale dello Stato e della comunità intermedia, quale l’ordine professionale.