Con Risposta n. 140 del 24 giugno l’Agenzia Entrate torna ad esprimersi in tema di Superbonus e chiarisce che:
- la fattura inviata allo SdI, dallo stesso successivamente scartata, e nuovamente inviata in versione corretta entro i cinque giorni successivi, si può considerare tempestivamente emessa. L’emissione della nuova fattura, infatti, non inficia la validità della data di primo invio allo SdI, e questo rente possibile applicare il Superbonus nella misura del 110%;
- laddove l’emissione della fattura per i servizi resi non sia contestuale al pagamento degli stessi e, pertanto, il documento indichi due diverse date (una di effettuazione dell’operazione ed una successiva di trasmissione allo SdI), laddove la seconda sia rispettosa dei termini di legge (compresi i cinque giorni dall’eventuale scarto), la fattura risulterà correttamente emessa e lo sconto applicato.