Con la pubblicazione del Decreto del 24 giugno 2024 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato i coefficienti di maggiorazione da utilizzare per determinare l’imposta sul valore aggiunto e l’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive dovute, in caso di eliminazione di valori relativi alle esistenze iniziali dei beni, ai sensi dell’articolo 1, commi da 78 a 80, della L. n. 213/2023 (Legge di bilancio 2024).
Ai fini dell’applicazione dei suddetti coefficienti, i soggetti che nel periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 30 settembre 2023 hanno svolto attività economiche:
- per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e hanno dichiarato ricavi di importo non superiore a euro 5.164.569, anche qualora si sia verificata, per il medesimo periodo d’imposta, una delle cause di esclusione dall’applicazione degli stessi, utilizzano i coefficienti di cui all’allegato n. 1;
- e hanno dichiarato ricavi di importo superiore a euro 5.164.569, utilizzano i coefficienti di cui all’allegato n. 2;
- per le quali non sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e hanno dichiarato ricavi di importo non superiore a euro 5.164.569, utilizzano i coefficienti di cui all’allegato n. 3.