Con Comunicato Stampa del 10 giugno il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto che, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono state definite le agevolazioni fiscali per il 2024 in favore degli autotrasportatori relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate, ai sensi dell’articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR.
In particolare, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate per il periodo d’imposta 2023 pari a 48,00 euro.
La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi.
Il MEF precisa inoltre che l’agevolazione fiscale è valida anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35% di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.
Con specifico riferimento alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore va riportata nei quadri RF e RG dei modelli Redditi 2024 Pf e Sp, utilizzando:
- nel rigo RF55 i codici 43 e 44;
- nel rigo RG22 i codici 16 e 17.
I codici si riferiscono rispettivamente:
- alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa;
- alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.