L’omessa preventiva comunicazione all’Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, dell’elenco delle spese di riqualificazione energetica, è causa di decadenza dal della detrazione Irpef/Ires per interventi di riqualificazione energetica, in quanto tale adempimento ha lo scopo di impedire eventuali frodi, consentendo di verificare che i lavori, in quanto diretti a salvaguardare l’ambiente risparmiando energia, siano meritevoli dei vantaggi fiscali, così realizzando, in conformità ai principi costituzionali, un ragionevole bilanciamento tra la libertà di iniziativa economica privata, la tutela dell’ambiente e la tutela delle entrate fiscali dello Stato.
Così la Corte di Cassazione, Sezione V Civile, con l’Ordinanza n. 15178 del 30 maggio che, in contrasto con una propria recente sentenza (n. 7657 del 21 marzo 2024), si è allineata al precedente orientamento espresso con l’Ordinanza n. 34151 del 21 novembre 2022.