Con Messaggio n. 2133 del 5 giugno l’Inps comunica la chiusura del termine per la presentazione delle domande per l’accesso al contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia (c.d. Bonus psicologo), introdotto dall’articolo 1-quater, comma 3, del DL n . 228/2021.
Al 31 maggio 2024, indicato quale termine ultimo per l’invio delle domande, sono 400.505 le richieste presentate.
Al fine di consentire l’istruttoria delle domande e la corretta elaborazione delle graduatorie regionali/provinciali, i richiedenti in possesso di un ISEE rilasciato con omissioni e/o difformità, hanno 30 giorni di tempo per regolarizzarlo, attraverso le seguenti tre modalità alternative:
- presentazione di una nuova dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte;
- presentazione di idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella dichiarazione;
- rettificazione della DSU, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora sia stata presentata tramite il Centro di assistenza fiscale (CAF) e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale.
A seguire l’Inps provvederà alla pubblicazione delle graduatorie per l’assegnazione del bonus e, contestualmente, comunicherà ai beneficiari l’importo assegnato e il codice univoco per usufruire delle sedute di psicoterapia, attraverso i recapiti presenti nella sezione “MyINPS” del portale dell’Istituto o indicati all’atto della presentazione della domanda.
L’Istituto ricorda che:
il beneficiario ha 270 giorni di tempo per usufruire del Bonus psicologo, decorrenti dalla pubblicazione delle graduatorie;
a decorrere dalla pubblicazione delle graduatorie, sarà resa disponibile per i professionisti la procedura per le prenotazioni e la conferma delle sedute.