La competenza di emanazione dell’atto di recupero (articolo 38-bis, comma 1, lett. g, DPR n. 600/1973) spetta, in mancanza del domicilio fiscale del contribuente beneficiario, alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate che, al momento della commissione della violazione, è competente con riferimento al luogo dove detta violazione è stata commessa.
A stabilirlo la stessa Agenzia Entrate con Provvedimento del 5 giugno 2024. Nelle ipotesi di cessione di crediti di imposta mancanti dei requisiti di legge, precisano le Entrate, il luogo della commissione della violazione utile ad individuare la competenza, in assenza del domicilio fiscale del contribuente beneficiario, è il domicilio fiscale del cessionario al momento di utilizzo del credito, individuato ai sensi degli articoli 58 e 59 del DPR n. 600/1973.
Al riguardo per individuare la competenza territoriale, con riferimento al luogo dove è stata commessa la violazione, è necessario fare riferimento all’Allegato A del Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate.