La commutazione delle sanzioni dal contribuente al professionista responsabile prevista dall’art. 1 della l. 423 del 1995 nel ricorrere delle condizioni ivi previste, così come in generale la non punibilità del contribuente stesso ai sensi dell’art.6 del d.lgs n. 472/1997 ove il mancato pagamento sia addebitabile ad un terzo, anche qui ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge, non riguardano solo le sanzioni conseguenti all’omesso versamento, ma altresì quelle che conseguono alle condotte poste in essere dal terzo nell’ambito del proprio comportamento fraudolento atto a mascherare l’inadempimento dell’incarico ricevuto, e in particolare ricollegate all’omessa trasmissione della dichiarazione dell’imposta.
Il principio è stato espresso dalla Corte di Cassazione, Sezione V Civile, nella Sentenza n. 1029 del 16 aprile 2024.