Nella Risposta n. 112 del 23 maggio l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il detentore dell’immobile oggetto di interventi agevolativi può fruire della detrazione prevista per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (art. 16–bis del TUIR), a condizione:
- che si trovi in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario;
- che la detenzione dell’immobile risulti da un atto regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori e sussista al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, anche se antecedente il predetto avvio.
La data di inizio dei lavori deve essere comprovata dai titoli abilitativi, se previsti, ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata nei modi e nei termini previsti dal d.P.R. n. 445 del 2000.
Tali condizioni, spiegano le Entrate, risultano soddisfatte non solo quando il contribuente abbia sottoscritto un contratto di comodato d’uso o di locazione regolarmente registrato, ma anche nelle ipotesi in cui il contribuente disponga dell’immobile in forza di un diverso titolo, purché idoneo ad assicurarne la disponibilità giuridica e materiale e che risulti da un documento con data certa.