Non lascia dubbi e non deve essere preceduta da avviso bonario la cartella recapitata in seguito al controllo automatico della dichiarazione da cui emergono somme non pagate o versate parzialmente.
Legittima la sentenza d’appello motivata per relationem, se il giudice dà conto delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ossia della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, a condizione che dalla lettura di entrambe le decisioni possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente.
Con l’ordinanza n. 5981 del 6 marzo 2024, la quinta sezione della Corte di cassazione, accogliendo le tesi dell’Amministrazione finanziaria e confermando la decisione dei giudici tributari di secondo grado, ha enunciato diversi e interessanti principi di diritto.