La Remunerazione Aggiuntiva 2023 riconosciuta alle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, concorre alla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, con la Risposta ad interpello n. 107 del 16 maggio.
La Remunerazione Aggiuntiva 2023, spiegano le Entrate, è stata introdotta solo al termine del regime emergenziale ed è esclusivamente “connessa” all’esperienza maturata durante il periodo epidemiologico.
Tali elementi inducono quindi a ritenere che, la stessa, non sia erogata in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid19 e che, dunque, per essa non trovi applicazione l’articolo 10-bis del Dl n. 137/2020, che prevede che “i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.