Il lavoratore che presti un’attività con orario giornaliero superiore alle sei ore consecutive, ha diritto ad una pausa retribuita della durata di dieci minuti da fruire sul posto di lavoro o, in mancanza, di un riposo compensativo di pari durata nei trenta giorni successivi.
Su queste premesse la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, nell’Ordinanza n 8626 pubblicata il 2 aprile 2024, ha chiarito che nel caso di mancato godimento da parte del lavoratore delle pause retributive della durata di dieci minuti previste dall’art. 74 del CCNL per i dipendenti degli Istituti di Vigilanza Privata, spetta al lavoratore l’onere di allegazione e prova del fatto costitutivo del proprio diritto riguarda la prestazione di un’attività giornaliera superiore a sei ore consecutive, senza aver goduto della pausa retribuita.
Grava, invece, sul datore di lavoro l’obbligo di dimostrare l’eventuale mancato godimento dei riposi compensativi, di pari durata, alternativi alle pause.