Con la Consulenza giuridica n. 2 del 3 maggio l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che alla commercializzazione degli integratori alimentari non può essere applicata in via generalizzata l’aliquota Iva al 10% prevista dal n. 80) della Tabella A, parte III, allegata al Decreto Iva, senza un preventivo interpello doganale, in quanto l’aliquota ridotta è riconosciuta unicamente nell’ipotesi in cui i prodotti siano classificabili nella voce doganale 21.06 della nomenclatura combinata di cui al regolamento Cee 2658/87, allegato 1.
Potrebbe accadere, quindi, che gli integratori, pur in possesso di tutti i requisiti necessari (Dlgs n. 169/2004), non siano classificati dall’ADM nella voce doganale 21.06.