Con Risposta n. 98 del 23 aprile l’Agenzia delle Entrate si è espressa in tema di trasporto di persone e certificazione dei corrispettivi, in particolare riguardo alla possibile sostituzione, a fini conservativi, dei singoli biglietti di trasporto con un file riepilogativo degli stessi, da predisporre su base mensile.
L’Agenzia osserva come le disposizioni normative attualmente vigenti non contengano tale previsione.
Infatti, in generale, dopo l’emissione dei documenti che certificano la prestazione resa, è ammessa la sola annotazione cumulativa dei relativi corrispettivi nel registro previsto dall’ articolo 24 del decreto IVA. E anche laddove tale file potesse qualificarsi come un “estratto informatico” di ciascun biglietto elettronico emesso nel periodo di riferimento, va ricordato che le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti Linee guida, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l’obbligo di conservazione dell’originale informatico.
Ne deriva quindi che, laddove il pubblico ufficiale non intervenga e sussistono disposizioni volte alla conservazione dei documenti iniziali, la redazione/conservazione del file riepilogativo non potrebbe sostituire quella dei singoli documenti ma, al più, aggiungersi alla stessa.