Con Sentenza n. 7657 del 21 marzo 2024 la Corte di Cassazione, Sezione V Civile, ha chiarito che l’agevolazione per le spese relative ad interventi riqualificazione energetica degli edifici (Ecobonus) non decade in caso di omesso invio all’ENEA della relativa comunicazione.
La Suprema Corte, condividendo la prevalente giurisprudenza di merito relativamente alla finalità dell’adempimento, ha infatti chiarito che, mentre il controllo dell’Amministrazione finanziaria ai fini del riconoscimento della spettanza della detrazione deve riguardare la dimostrazione da parte del contribuente che le spese detratte siano state effettivamente sostenute in relazione ad interventi finalizzati al risparmio energetico, la comunicazione all’ENEA ha finalità essenzialmente statistiche, cioè di monitoraggio e di valutazione di detto risparmio energetico.