Con Risposta n. 88 dell’8 aprile l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il creditore che vanta un credito verso un soggetto sottoposto alla procedura di liquidazione generale dei beni può emettere una nota di variazione Iva in diminuzione, seguendo le regole dell’articolo 26 del Dpr n. 633/1972, una volta verificata l’infruttuosità della procedura, ovvero, la decorrenza dei termini per l’approvazione del piano di riparto.
Se la procedura, chiariscono le Entrate, è stata avviata prima del 26 maggio 2021, ossia la data di entrata in vigore del decreto Sostegni-bis, si dovrà attendere la sua conclusione.