Sono esclusi dal calcolo delle distanze tra edifici solo gli sporti con funzione meramente ornamentale, di rifinitura o accessoria (come le mensole, i cornicioni, le canalizzazioni di gronda e simili), e non, invece, le sporgenze degli edifici aventi particolari proporzioni, come ad esempio i balconi, costituite da solette aggettanti anche se scoperte, di apprezzabile profondità ed ampiezza, specie ove la normativa locale non preveda un diverso regime giuridico per le costruzioni accessorie.
Lo ha ricordato la Corte di Cassazione, Sezione II Civile, nell’Ordinanza n. 7604 del 21 marzo 2024.
La vicenda esaminata dalla Corte ha avuto come protagonista il proprietario di un appartamento sito al quarto piano di un edificio, che chiedeva che la società di costruzioni che aveva edificato un complesso edilizio in violazione delle distanze legali tra costruzioni e in difformità dell’approvato progetto, fosse condannata al ripristino dei luoghi.