Con Provvedimento del 27 marzo l’Agenzia delle Entrate ha approvato le modalità di comunicazione della cessione del credito d’imposta per le imprese turistiche e del
credito d’imposta per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei tour operator.
Approvato anche il modello di comunicazione con le relative istruzioni (articoli 1 e 4 del DL n. 152/2021).
Le cessioni dei suddetti crediti devono essere comunicate all’Agenzia delle entrate tramite posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo cessionecreditoimpreseturistiche@pec.agenziaentrate.it, utilizzando l’apposito modello di comunicazione approvato con lo stesso provvedimento. Considerato che i crediti d’imposta sono cedibili solo per intero, precisano le Entrate, l’eventuale utilizzo in compensazione ne impedisce la cessione.
La tracciabilità è assicurata dall’attribuzione di un codice identificativo a ciascuno dei crediti riconosciuti ai beneficiari, i cui dati sono preventivamente comunicati dal Ministero del turismo all’Agenzia delle entrate.
In alternativa all’ulteriore cessione, precisano ancora le Entrate, i cessionari potranno utilizzare i crediti in compensazione, tramite modello F24, indicando gli stessi codici tributo istituiti per la fruizione da parte dei beneficiari originari, di cui alle Risoluzioni n. 47/E (credito d’imposta a favore delle agenzie di viaggio e dei tour operator) e n. 73/E (credito d’imposta a favore delle imprese turistiche) del 2023.