Con Sentenza n. 262 del 28 novembre 2023 il Consiglio Nazionale Forense ha chiarito che la violazione dell’obbligo di informare il cliente sullo stato della pratica è un illecito disciplinare permanente.
Dunque, la prescrizione inizia a decorrere dalla cessazione della condotta omissiva ovvero, se precedente, dal momento in cui per qualsiasi causa (revoca o rinuncia) venga meno il mandato professionale che costituisce appunto la fonte ed il limite di quel dovere deontologico.