Con l’Ordinanza n. 3097 del 2 febbraio 2024 la Corte di Cassazione Civile ha ribadito il proprio orientamento giurisprudenziale affermatosi in seguito alla riforma del 2015, secondo il quale il giudizio di ottemperanza è l’unico rimedio esperibile ai fini dell’esecuzione delle sentenze tributarie in caso di inadempimento dell’Amministrazione finanziaria.
Infatti, ai sensi dell’art. 67 bis del d.lgs. n. 546/1992, introdotto dal D.lgs. n 156/2015, le sentenze delle Commissioni tributarie sono immediatamente esecutive e, conseguentemente, al contribuente è preclusa la possibilità di ricorrere al processo di esecuzione forzata regolato dal codice di procedura civile.
Sul sito internet della Giustizia Tributaria è stato pubblicato il commento alla suddetta ordinanza, che aggiorna il precedente documento di dicembre 2022.