E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo il Decreto Legge n. 19/2024, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
L’Articolo 38 prevede l’istituzione del “Piano transizione 5.0”, che concede agevolazioni fiscali nella forma del credito d’imposta alle imprese che investono in tecnologie innovative, al fine di sostenerne il processo di transizione digitale ed energetica.
Si tratta di un credito d’imposta proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti effettuati da tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa che, negli anni 2024 e 2025, effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.
Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
Per gli investimenti nei beni di cui all’allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 utilizzati mediante soluzioni di cloud computing, ossia con risorse di calcolo condivise e connesse, si assume anche il costo relativo alle spese per servizi imputabili per competenza.
La misura del credito d’imposta per ciascuna quota di investimento è rispettivamente aumentata:
- al 40%, 20% e 10%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10%, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4;
- al 45%, 25% e 15%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15%, conseguita tramite gli investimenti nei beni al comma 4.
Le modalità attuative del suddetto credito d’imposta saranno stabilite da un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto.