Con Sentenza n. 22 del 2024 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’articolo 2, primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n.
23, limitatamente alla parola “espressamente”. Tale disposizione, quindi, è stata
ritenuta illegittima nella parte in cui, nel riconoscere la tutela reintegratoria, nei casi
di nullità, previsti dalla legge, del licenziamento di lavoratori assunti con contratti a
tutele crescenti (quindi a partire dal 7 marzo 2015), l’ha limitata alle nullità sancite
“espressamente”.
Ne consegue che il regime del licenziamento nullo è lo stesso, sia che nella disposizione imperativa violata ricorra l’espressa sanzione della nullità, sia che ciò non sia testualmente previsto, sempre che risulti prescritto un divieto di licenziamento al ricorrere di determinati presupposti.