In tema di IRAP, la questione di legittimità costituzionale per ritenuta violazione degli articoli 3 e 53 della Costituzione, dell’art. 6, commi 1 e 2, del DL n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2/2009, nella parte in cui prevede, ai fini delle imposte sui redditi, la deducibilità parziale (anziché integrale) dell’imposta regionale sulle attività produttive, è manifestamente infondata, risultando irrilevante quanto statuito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 262/2020 in ordine alla deducibilità dell’IMU, trattandosi di tributi differenti, relativi a fattispecie non assimilabili, e tenuto conto che il legislatore può, con scelta insindacabile se non palesemente arbitraria o irrazionale, discrezionalmente porre limiti alla deducibilità dei costi.
Il chiarimento è contenuto nella Sentenza n. 34923 della Corte di Cassazione, Sezione V Civile.