Con Risposta ad interpello n. 43 del 15 febbraio l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, se un Fondo di assistenza sanitaria integrativa paga le spese sanitarie di un iscritto direttamente a una struttura sanitaria, nell’ipotesi in cui i contributi versati al Fondo non siano deducibili dal reddito complessivo, le spese sanitarie pagate direttamente dal Fondo sono detraibili in base al principio di “cassa” nell’anno in cui le stesse sono pagate dal Fondo alla struttura sanitaria.
Le predette spese, quindi, non possono essere portate in detrazione nella dichiarazione presentata dagli eredi per conto del de cuius, relativa all’anno precedente di sostenimento delle stesse.