L’imposta sulle mance dovuta da bar e strutture ricettive, ove non trattenuta dal sostituto d’imposta e qualora ne ricorrano i presupposti, può essere applicata dal contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Con Risoluzione n. 11/E del 6 febbraio l’Agenzia delle Entrate istituisce il codice tributo “1838”, denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, applicata in sede di dichiarazione – Art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”, per consentire ai soggetti interessati il versamento o la compensazione, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva applicata in sede di dichiarazione dei redditi.