Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 66 del 25 gennaio ha approvato un disegno di legge che introduce disposizioni in materia di destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti, finalizzato ad assicurare un’informazione chiara e non ingannevole sulla commercializzazione di prodotti i cui proventi sono destinati a iniziative solidaristiche.
I produttori dei beni e i professionisti che li commercializzano e li promuovono saranno obbligati ad esplicitare:
- il soggetto destinatario dei proventi;
- le finalità a cui questi sono destinati;
- la quota percentuale del prezzo di vendita o l’importo destinati all’attività benefica, per ogni unità di prodotto.
I produttori dei beni potranno assicurare l’adempimento attraverso l’indicazione delle informazioni sulle singole confezioni (anche tramite apposizione di tramite l’apposizione di adesivi).
Produttori e professionisti saranno inoltre tenuti a comunicare al Garante per la concorrenza e il mercato l’operazione promozionale e il termine entro il quale sarà effettuato il versamento dell’importo destinato al soggetto beneficiario.
In caso di violazione degli obblighi sono previste sanzioni da 5.000 fino a 50.000 euro, il cui 50% sarà destinato ad attività solidaristiche.
Rimangono escluse campo di applicazione della legge le attività di promozione, vendita o fornitura di prodotti ai consumatori da parte degli enti non commerciali, restando ferme le norme del codice del Terzo Settore riguardanti la raccolta di fondi per autofinanziamento e quelle relative degli enti appartenenti alle confessioni religiose che hanno stipulato accordi o intese con lo Stato con riguardo alla libera effettuazione di collette.