Secondo quanto recentemente stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 10/2023, in caso di rideterminazione dei redditi con l’atto impositivo a fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati scaturente da prelevamenti bancari non giustificati, il contribuente può sempre opporre la prova presuntiva contraria.
In particolare, lo stesso può eccepire la “incidenza percentuale dei costi relativi che vanno dunque detratti dall’ammontare dei prelievi non giustificati”.
Con Sentenza n. 1217/4 del 5 dicembre 2023 la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, alla luce delle considerazioni sopra esposte, ha riformato, per le annualità oggetto dell’avviso di accertamento, le percentuali di incidenza delle operazioni passive su quelle attive.