Con Circolare n. 23 del 29 gennaio l’Inps comunica le nuove fasce di di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2024 per i lavoratori domestici, aggiornati con la variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolata nella misura del 5,4%, verificatasi tra il periodo gennaio–dicembre 2022 e gennaio–dicembre 2023.
Restano in vigore, precisa l’Istituto:
- gli esoneri previsti dall’articolo 120, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con decorrenza 1° febbraio 2001;
- gli esoneri istituiti ai sensi dell’articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decorrenza 1° gennaio 2006;
- la minore aliquota contributiva dovuta per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) che incide sull’aliquota complessiva.
Per i rapporti di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale a carico del datore di lavoro, previsto dall’articolo 2, comma 28, della L. n. 92/2012, pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale).
Clicca qui per leggere la Circolare.