Importante sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea in tema di licenziamento del lavoratore per sopravvenuta disabilità.
La Corte di giustizia UE (sentenza 18 gennaio 2024 – causa C-631/22) ha dichiarato annullabile il licenziamento impartito per sopravvenuta disabilità del lavoratore in assenza di un tentativo, da parte del datore di lavoro, di riassegnazione ad un posto di lavoro differente.
Secondo la Corte di Giustizia UE l’articolo 5 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che “esso osta a una normativa nazionale in conformità della quale il datore di lavoro può porre fine al contratto di lavoro a motivo dell’inidoneità permanente del lavoratore a svolgere i compiti a lui incombenti in forza di tale contratto, causata dal sopravvenire, nel corso del rapporto di lavoro, di una disabilità, senza che tale datore di lavoro debba prima prevedere o mantenere soluzioni ragionevoli al fine di consentire al lavoratore di conservare il posto di lavoro, né dimostrare, eventualmente, che siffatte soluzioni costituirebbero un onere sproporzionato”.