La legge di bilancio 2021, in relazione al “Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi“, prevede che la sua fruizione in compensazione F24 sia ripartita in tre quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di entrata in funzione, ovvero di avvenuta interconnessione, dei beni oggetto di investimento.
Ricordiamo ora che la Circolare 9/E del 23 luglio 2021 aveva già precisato quanto segue:
- la ripartizione in quote annuali risponde alla necessità, soprattutto di ordine finanziario, di porre un limite annuo all’utilizzo del credito d’imposta – nella misura di un terzo dell’importo maturato – e non già di fissare un obbligo di utilizzo dell’intera quota annuale ivi stabilita o un limite temporale alla sua fruizione.
- pertanto, nel caso in cui la quota annuale – o parte di essa – non sia utilizzata, l’ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale ed essere utilizzato già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, andando così a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno.
- con riferimento alla situazione esemplificata, fermo restando che ai fini della fruizione del credito di imposta devono sussistere i presupposti soggettivi, oggettivi e procedurali previsti dai commi 1051–1062 della legge di bilancio 2021, sarà possibile utilizzare l’ammontare residuo a partire dall’anno N+4.