In presenza di operazioni ritenute soggettivamente inesistenti, una volta che l’Amministrazione finanziaria ha assolto l’onere probatorio a suo carico, incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un’evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità, della documentazione fiscale e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi.
Così si è espressa la Corte di Cassazione, Sezione V Civile, con la Sentenza n. 33620 del 1 dicembre 2023.