L’articolo 26 del Dl n. 104/2023 (c.d. decreto Omnibus) ha istituito, per l’anno 2023, un’imposta straordinaria a carico delle banche calcolata sull’incremento dei margini di interesse.
Il comma 6 del citato articolo prevede che, ai fini dell’accertamento delle sanzioni e della riscossione dell’imposta straordinaria, nonché del contenzioso, si applichino le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
Con Risoluzione n. 7 del 24 gennaio l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme in argomento e degli eventuali interessi e sanzioni dovuti in caso di ravvedimento.
Li riportiamo di seguito:
- “2717” denominato “Imposta straordinaria sull’incremento del margine di interesse – articolo 26, decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104″;
- “1947” denominato “Imposta straordinaria sull’incremento del margine di interesse – INTERESSI – articolo 26, decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104″;
- “8955” denominato “Imposta straordinaria sull’incremento del margine di interesse – SANZIONI – articolo 26, decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104″.
In sede di compilazione del modello F24, tali codici tributo vanno esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.