Il lavoratore che non abbia potuto fruire di tutti i giorni di ferie annuali retribuite prima di dare le dimissioni ha diritto a un’indennità finanziaria e gli Stati membri non possono addurre motivi connessi al contenimento della spesa pubblica per limitare tale diritto.
Lo si legge nel Comunicato Stampa n. 10 della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 18 gennaio 2024, relativo alla Sentenza della Corte nella causa C-218/22.
Nella sentenza la Corte conferma che il diritto dell’Unione Europea osta a una normativa nazionale che vieta di versare al lavoratore un’indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite non goduti qualora tale lavoratore ponga fine volontariamente al suo rapporto di lavoro.
Per quanto riguarda gli obiettivi perseguiti dal legislatore italiano nell’adottare la normativa nazionale, la Corte ricorda che il diritto dei lavoratori alle ferie annuali retribuite, ivi compresa la sua eventuale sostituzione con un’indennità finanziaria, non può dipendere da considerazioni puramente economiche, quali il contenimento della spesa pubblica.