Pausa nei mesi di agosto e dicembre per gli invii di comunicazioni da parte del Fisco. Lo prevede l’Art. 10 del Decreto Adempimenti, entrato in vigore lo scorso 13 gennaio.
Salvo casi di indifferibilità e urgenza, dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre è infatti sospeso l’invio dei seguenti atti, elaborati o emessi dall’Agenzia delle Entrate:
- comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati (articoli 36-bis DPR n. 600/1973 e 54-bis del DPR n. 633/1972);
- comunicazioni degli esiti dei controlli formali (articolo 36-ter DPR n. 600/1973);
- comunicazioni degli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata (articolo 1, comma 412, L. n. 311/2004;
- inviti all’adempimento spontaneo (articolo 1, commi da 634 a 636, L. n. 190/2014).