La Corte di Cassazione, Quinta Sezione Penale, con la sentenza n. 1243 depositata lo scorso 10 gennaio, esprimendosi in materia di reati contro la persona ha affermato che è configurabile il delitto di tortura, aggravato ai sensi dell’art. 613-bis, comma quarto, cod. pen. nel solo caso in cui le lesioni personali conseguite alla condotta incriminata non siano state volute dall’agente, realizzandosi, in caso contrario, un concorso di reati.