Con Comunicato Stampa del 12 gennaio 2024 il MEF (Dipartimento delle Finanze) precisa che, per il solo anno 2023, le delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote dell’IMU e delle tariffe della TARI, nonché dei regolamenti di disciplina dei medesimi tributi, sono tempestive se trasmesse al MEF, tramite inserimento nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine del 30 novembre 2023.
Tali atti risultano già pubblicati sul sito del Dipartimento delle Finanze e sono contrassegnati mediante l’apposizione di una specifica nota che ne evidenzia l’efficacia per l’anno 2023. L’inefficacia degli atti inviati al MEF successivamente al predetto termine del 30 novembre 2023 viene evidenziata mediante apposita nota.
Con esclusivo riferimento all’IMU, si legge ancora nel Comunicato Stampa, nel caso in cui emerga una differenza positiva tra l’imposta calcolata sulla base degli atti da considerarsi tempestivi ai sensi del comma 72 e di quella versata entro il 18 dicembre 2023, il contribuente dovrà effettuare l’eventuale conguaglio entro il termine del 29 febbraio 2024, senza applicazione di sanzioni e interessi. La norma precisa, infine, che nel caso in cui emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.